L’azione diretta di cui all’art. 149 Cod. Ass. non è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l’esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall’illecito e trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l’assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria; in altri termini, il sistema risarcitorio costruito dall’articolo 149 cit. si fonda su una sorta di accollo ex lege, a carico dell’assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull’assicuratore di quest’ultimo. In sostanza, la procedura in questione determina un meccanismo di semplificazione operante a condizione che si tratti di danni al veicolo, o alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente, ovvero anche di danno alla persona subito dal conducente non responsabile, purché nei limiti di cui all’articolo 139 Cod. Ass. (lesioni di lieve entità). In tal modo il danneggiato viene risarcito dal proprio assicuratore il quale potrà recuperare quanto pagato dall’assicuratore del responsabile. Si tratta, quindi, di una procedura che trova il proprio fondamento, oltre che nel modesto valore dei risarcimenti di cui si tratta, principalmente in un’esigenza di rapidità di tutela, assicurata dalla circostanza che il danneggiato, rivolgendosi al proprio assicuratore con cui ha un rapporto contrattuale pendente, risulta agevolato proprio dall’esistenza di tale rapporto e dalla relativa “conoscenza” con la struttura dell’assicuratore. Inoltre, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 cit., promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste il litisconsorzio necessario, analogamente a quanto previsto dall’articolo 144 comma 3 Cod. Ass., nei confronti del danneggiante responsabile.
Tribunale di Roma, sentenza del 7.2.2022, n. 1888
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