Sinistro causato da macchia d’olio sulla strada: responsabile il Comune?

L’obbligo di vigilanza postula che il custode sia edotto degli eventi pericolosi che coinvolgono il bene custodito; infatti, l’attività custodiale consiste anche nella prevenzione sìcchè su chi ha il governo della cosa grava l’obbligo di predisporre quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente connessi alla res custodita. La responsabilità del custode è esclusa solo nel caso in cui questi non abbia avuto tempo sufficiente a neutralizzare l’imprevisto (nel caso di specie ad eliminare la macchia d’olio), intervenendo, in tale circostanza, il caso fortuito. Il concetto di prevedibilità è legato a quello di conoscibilità: l’obbligo del custode di prevedere lo stato del bene (ad esempio la condizione della strada) dipende dalla conoscenza che questi abbia del potenziale pericolo. Nel caso che ci occupa, non è stato dimostrato da quanto tempo la sostanza oleosa giacesse sulla carreggiata e, quindi, se il custode abbia o meno violato l’obbligo di vigilanza, che gli avrebbe imposto di agire, al fine di prevenire eventuali pericoli; secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, spetta al custode dimostrare che la presenza del materiale vischioso sul manto stradale, non visibile e non segnalato, sia dipesa da una causa estemporanea, non eliminabile con immediatezza.

NDR: in argomento Cass. 6703/2018.

Tribunale di Roma, sentenza del 7.2.2022, n. 1893

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