Il testimone non può ritenersi incapace a testimoniare per il solo fatto di essere trasportato a bordo del veicolo attoreo, in considerazione del fatto che l’oggetto della domanda risarcitoria è solo ed esclusivamente il danno materiale all’autovettura (nella specie quantificato come da preventivo in atti) e non investe il danno alla persona.
Tribunale di Roma, sentenza del 3.2.2022, n. 1754
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