Qualora il proprietario del veicolo sanzionato abbia contestato in giudizio un unico profilo dal quale aveva fatto discendere la mancata comunicazione dei dati del conducente e della sua patente di guida, e cioè il fatto di non avere ricevuto l’avviso di deposito della raccomandata relativa alla notifica del precedente verbale, l’accertamento del giudice di pace si deve limitare alla verifica della regolarità o meno della notifica del verbale “presupposto”, non essendo consentito di procedere ad accertamenti ulteriori (quale quello nella specie ravvisato dal Giudice di pace nella sussistenza di una non meglio precisata buona fede), al fine di non incorrere nel vizio di ultrapetizione.
Tribunale di Milano, sentenza del 1.2.2022, n. 85
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