Art. 2054, comma 2, c.c.: accertata violazione al c.d.s. e onere probatorio

Va confermato il principio per cui l’accertata violazione a specifiche norme del codice della strada da parte di uno dei due conducenti non esonera l’altro dall’assolvimento dell’onere probatorio di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno: se detta prova non viene fornita scatta la presunzione di cui all’art. 2054 comma 2 c.c.

Tribunale di Roma, sentenza del 31.1.2022, n. 1463

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