In tema di omicidio stradale il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all’articolo 218 C.d.S., comma 2, mentre il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all’articolo 218 C.d.S., comma 2, essendo sufficiente anche il richiamo alle “circostanze del fatto” e/o alla “gravità della condotta” (nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno definito lacunosa la motivazione addotta dal giudice del merito in ordine alla scelta della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, consistendo detta motivazione in un mero rinvio alla gravità del fatto, senza uno specifico riferimento al tipo ed alla gravità della colpa e dei pericoli connessi; inoltre, come sottolineato dalla Suprema Corte, l’evento morte caratterizza sempre l’omicidio colposo, ma all’omicidio colposo non consegue sempre ed automaticamente la revoca della patente, per cui il rinvio alla gravità di tale evento lesivo non può integrare una motivazione sufficiente)
Cassazione penale, sezione quarta, ordinanza del 21.02.2022, n. 5877
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