In tema di circolazione stradale, è configurabile una gara di velocità, vietata dall’articolo 9-ter C.d.S., quando due o più conducenti di veicoli, anche senza preventivo accordo e per effetto di una tacita e reciproca volontà di voler competere l’uno con l’altro, pongono in essere una contesa, consistente nel tentativo di superarsi, ingaggiando una competizione da cui deriva un vicendevole condizionamento delle modalità di guida (nel caso di specie, la collisione tra i veicoli fu esito della gara che i conducenti dei rispettivi veicoli avevano intrapreso sorpassandosi più volte ad alta velocità – eseguendo manovre pericolose sintomatiche della volontà di porre in essere una competizione – sino all’impatto mortale).
Cassazione penale, sezione quarta, ordinanza del 21.02.2022, n. 5861
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