Qualora ci si dolga in giudizio della mancata notifica della cartella esattoriale, prospettando tale questione a fondamento della eccezione di prescrizione (quinquennale ex art. 28 legge 689/1981 e art. 209 C.d. S.: verbali di accertamento di violazioni al codice della strada risultavano nella specie notificati tutti nell’anno 2012, e nei cinque anni successivi a detta notifica non risultava attivato alcun procedimento notificatorio per la cartella esattoriale), l’eccezione di prescrizione non implica, contrariamente a quanto rilevato dal Giudice di prime cure, alcun accertamento del Giudice (accertamento d’ufficio) sulla tempestività della opposizione proposta, e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all’art. 7 D.lgs. 150/2011, in considerazione del fatto che la proposizione dell’eccezione di prescrizione non è soggetta ad alcun termine decadenziale e può essere sollevata in ogni tempo. L’eccezione di prescrizione configura infatti una opposizione alla esecuzione con la quale viene contestato il diritto a procedere in executivis da parte del creditore per fatti inerenti latu sensu la formazione e la validità del titolo esecutivo.
Tribunale di Roma, sentenza del 27.1.2022, n. 1356
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