Respinta la richiesta di risarcimento avanzata dal proprietario della vettura nei confronti dell’Ente locale. Irrilevante, infatti, il richiamo allo stato di usura del manto stradale, ed inapplicabile la fattispecie dell’art. 2051 c.c., risultando priva di pregio anche la diversa ricostruzione fondata sull’art. 2043 c.c., considerata la natura pianeggiante dei luoghi che non rendeva necessaria alcuna segnalazione di un pericolo inesistente. Confermata, pertanto, la responsabilità esclusiva del conducente il quale aveva tenuto una velocità elevatissima, incompatibile con l’ora notturna e con la pioggia che insisteva sul manto stradale.
Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 17.02.2022, n. 5230
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