In tema di violazioni al codice della strada, la individuazione, contenuta nell’art. 384 del relativo regolamento di esecuzione, delle ipotesi in cui è consentita la mancata contestazione immediata della infrazione – che costituisce requisito di legittimità dei successivi atti del procedimento sanzionatorio – non ha carattere tassativo ma esemplificativo, sicché ben possono ricorrere casi ulteriori in cui una tale impossibilità sia ugualmente ravvisabile purché la circostanza impeditiva addotta risulti dal verbale di accertamento ed abbia una sua intrinseca logica (nel caso di specie, si legge nel verbale impugnato, per l’appunto, che la contestazione immediata non fosse stata possibile in quanto gli agenti “erano impegnati in controllo di altri veicoli”, conformemente ai principi legislativi e giurisprudenziali sopra richiamati).
NDR: in tal senso Cass. n. 14040/2018.
Tribunale di Lecce, sentenza del 17.1.2022, n. 100
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