L’assicuratore della r.c.a. è in mora, nei confronti della vittima, una volta spirato il termine di cui all’articolo 148 cod. ass., commi 1 o 2.
L’assicuratore in mora è tenuto:
a) se il debito è inferiore al massimale al pagamento degli stessi interessi compensativi dovuti dal responsabile ex articolo 1219 c.c., calcolati al saggio e sul montante stabiliti da Cass. S. U. 1712/95;
b) se il debito è superiore al massimale al pagamento degli interessi di mora sul massimale stesso, ex articolo 1224 c.c., commi 1 o 2.
L’assicuratore della r.c.a., quando sia scaduto lo spatium deliberandi di cui all’articolo 148 cod. ass., può evitare gli effetti della mora o attraverso l’offerta reale o secondo gli usi; o attraverso il deposito liberatorio di cui all’articolo 140 cod. ass.; oppure dimostrando che l’inadempimento è dipeso da causa non imputabile.
Nè la difficoltosa ricostruzione della dinamica del sinistro; né l’intervento di assicuratori sociali; né la mancanza di prona di alcune delle voci di danno richieste dalla vittima costituiscono, di per sé cause di esclusione della mora dell’assicuratore.
Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 14.02.2022, n. 4668
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