Che il convenuto avesse o meno i fari spenti e che viaggiasse o meno tenendo strettamente la destra appare, nella specie, circostanza irrilevante ai fini della valutazione della responsabilità per l’occorso, che si ritiene causalmente riconducibile all’esclusiva condotta di guida dell’attore, il quale, giunto in prossimità dell’incrocio, ha proseguito la marcia senza osservare l’obbligo di concedere la precedenza al veicolo in transito che, nelle circostanze di spazio e di tempo accertate in sede giudiziale, era ben visibile.
Tribunale di Lecce, sentenza del 14.1.2022, n. 75
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