Nell’ipotesi di annullamento della cartella esattoriale, a seguito della accolta opposizione spiegata dal destinatario della cartella, va disposta la condanna in solido dell’Ente impositore e del Concessionario alla refusione delle spese di causa in favore dell’opponente vittorioso, in considerazione del fatto che i predetti, entrambi convenuti in giudizio dall’opponente, sono soccombenti rispetto a quest’ultimo in base al principio di causalitĂ , essendo l’opponente estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo.
NDR: in tal senso Cass. 1070/2017.
Tribunale di Roma, sentenza del 10.1.2022, n. 205
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