Alla luce dell’art. 2054 co. 2 c.c. entrambe le parti processuali che agiscono e resistono nel giudizio avente a oggetto il risarcimento dei danni derivati da uno scontro di veicoli, per superare la presunzione legale di pari concorso nella causazione del sinistro, sono onerate non soltanto della prova della condotta dell’altro conducente violativa della regola che impone il principio del neminem laedere e delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma, altresì, della prova (positiva) della propria condotta, che deve risultare conforme alle prescrizioni del codice della strada e immune da colpa generica, dovendo essere improntata la condotta di guida sempre alla massima attenzione, ed essendo pertanto tenuto il conducente del veicolo a fare tutto quanto possibile per evitare il danno e a porre in atto le manovre di emergenza che, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto, erano esigibili.
NDR: in tal senso Cass. 20/03/2017, n. 7057.
Tribunale di Lecce, sentenza del 7.1.2022, n. 15
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