In tema di risarcimento del danno permanente alla persona, poiché il grado di menomazione nei suoi riflessi patrimoniali è individuato e determinato in funzione di una sua liquidazione immediata comprendente tanto quello attuale che quello futuro, è possibile la revisione della liquidazione del danno per aggravamenti successivi e sopravvenuti alla formazione del pregresso giudicato (o alla transazione) soltanto se, al momento della prima liquidazione, non erano obiettivamente accertabili, nell’ambito di una ragionevole previsione, elementi attuali capaci di determinare l’aggravamento futuro, o non erano prevedibili gli effetti dei medesimi ovvero non sussisteva ancora un evento, manifestatosi successivamente, con efficacia concausale dell’aggravamento.
NDR: in tal senso Cass. n. 5576/1984.
Tribunale di Milano, sentenza del 5.1.2022, n. 31
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