In tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili.
È proprio l’art. 141 C.d.S. ad imporre l’esercizio di una vigilanza costante da parte del conducente del veicolo sulle condizioni della strada, sulle condizioni atmosferiche e su ogni altra circostanza di tempo e luogo suscettibile di rivelare situazioni di potenziale pericolo, a cui corrisponde l’obbligo ivi stabilito di adeguamento della velocità.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte sottolineato il ruolo fondante della prevedibilità ed evitabilità dell’evento con particolare riferimento alla circolazione stradale, ritenendo che contingenze particolari, da accertarsi all’esito di un’indagine concreta, possano rendere il comportamento colposo posto in essere dall’imputato non rimproverabile a causa della condotta di guida dell’altro soggetto coinvolto nel sinistro.
Cassazione penale, sezione quarta, sentenza dell’11.03.2022, n. 8344
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