Dalla lettura della sentenza della Corte Costituzionale n 180/2010, laddove consente al danneggiato di agire sia con l’azione diretta (cfr. art. 144 codice assicurazioni) sia con l’azione ordinaria ex art. 2043, non è possibile ricavare una generalizzata legittimazione al cumulo delle azioni né alla loro proposizione in fasi successive (nel caso di specie, la scelta operata dalla parte –la quale ha inviato richiesta stragiudiziale per risarcimento diretto all’assicurazione e ha ricevuto il relativo risarcimento, seppure accettato a titolo di acconto – preclude la possibilità di esperire il giudizio nei confronti dell’assicurazione del responsabile civile).
Tribunale di Bari, sentenza del 3.1.2022, n. 4
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