Mancata immediata contestazione e motivo indicato nel verbale di accertamento

Qualora non si sia proceduto alla contestazione immediata della violazione delle norme del codice della strada, ai sensi dell’art. 200, primo comma, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, ben può il giudice di merito, nell’ambito di un accertamento di fatto a lui demandato, valutare se, nella fattispecie esaminata, il motivo indicato nel verbale di accertamento sia idoneo a rendere impossibile la contestazione immediata. Infatti, la individuazione, contenuta nell’art. 384 del relativo regolamento di esecuzione, delle ipotesi in cui è consentita la mancata contestazione immediata della infrazione – che costituisce requisito di legittimitĂ  dei successivi atti del procedimento sanzionatorio – non ha carattere tassativo ma esemplificativo, sicchĂ© ben possono ricorrere casi ulteriori in cui una tale impossibilitĂ  sia ugualmente ravvisabile purchĂ© la circostanza impeditiva addotta risulti dal verbale di accertamento ed abbia una sua intrinseca logica. Di conseguenza la esistenza di limiti al principio di immediata contestazione non consente alla p.a. di limitarsi ad addurli senza offrire una descrizione sia pure sintetica della situazione di fatto che legittima il differimento. Va al riguardo precisato che, essendo insindacabili in sede giudiziaria le modalitĂ  di organizzazione del servizio che la P.A. appronta per la prevenzione e l’accertamento delle infrazioni, nel caso non si sia proceduto alla contestazione immediata nei confronti del trasgressore, l’indicazione nel verbale di una ragione che renda ammissibile la contestazione differita dell’infrazione, comporta “ipso facto” la legittimitĂ  del verbale medesimo e della conseguente irrogazione della sanzione, senza che sussista alcun margine da parte del giudice di apprezzare nel concreto le scelte organizzative compiute dall’amministrazione ai fini dell’espletamento del servizio.

NDR: in argomento Cass. 27 agosto 2007, n. 18071, 28 maggio 2008 n. 14040 e 10 luglio 2008, n. 19032.

Tribunale di Roma, sentenza del 30.12.2021, n. 20288

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