Nel giudizio di opposizione all’esecuzione esattoriale, anche laddove si contesti soltanto il fondamento, in tutto o in parte, della pretesa di pagamento (nel caso di specie: della maggiorazione ex art. 27 l. n. 689/1981, iscritta a ruolo unitamente alla sanzione pecuniaria principale per sanzioni amministrative da violazioni del codice della strada), la legittimazione passiva spetta certamente all’ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, nonché, quale litisconsorte necessario, all’esattore che ha emesso l’atto opposto (intimazione di pagamento) e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell’incidenza che un’eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale.
NDR: in senso conforme Cass. 15900/2017.
Tribunale di Bari, sentenza del 23.12.2021, n. 4645
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