Come disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001, art. 1, comma 4 e art. 2, comma 1, sia l’autorizzazione che la targa ad essa relativa devono trovarsi a bordo del veicolo (e la seconda deve anche essere esposta); la mancanza del documento di autorizzazione e della targa-prova a bordo del veicolo, infatti, integra gli estremi degli illeciti di circolazione con veicolo per il quale non è stata rilasciata la carta di circolazione e privo della copertura assicurativa, non potendo quindi, a tal proposito, avere alcuna efficacia “sanante” la postuma produzione della relativa documentazione in sede giudiziale.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 7.2.2022, n. 3706
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