Confermata la decisione del giudice d’appello di rigetto della richiesta di risarcimento danni da sinistro stradale risultando, dall’attività istruttoria, che le riparazioni eseguite sul veicolo danneggiato non apparivano compatibili con la dinamica descritta dalla conducente e, nello specifico, con un urto avvenuto lungo la fiancata destra della vettura.
In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 22.02.2022, n. 5739
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