La Seconda Sezione Civile ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., le seguenti questioni di massima di particolare importanza:
– se l’art. 9, comma 3, del d.l. n. 244 del 2016, conv. dalla l. n. 19 del 2017 – laddove prevede (nel secondo periodo) che “la sospensione dell’efficacia disposta dall’art. 7-bis, comma 1, del d.l. n. 5 del 2009 conv., con modif., dalla l. n. 33 del 2009, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017” – vada interpretato nel senso che, con tale disposizione, il legislatore abbia imposto un nuovo periodo di sospensione – dal 1 marzo al 31 dicembre del 2017 – dell’efficacia delle disposizioni modificative della l. n. 21 del 1992, introdotte dall’articolo 29, comma 1-quater, del d.l. n. 207 del 2008; o, invece, nel senso che il legislatore abbia voluto estendere retroattivamente, coprendo l’intero periodo dal 31 marzo 2010 al 31 dicembre 2017, la sospensione dell’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, cit., originariamente disposta fino al 30 giugno 2009, dall’art. 7-bis, comma 1, del d.l. n. 5 del 2009 e successivamente prorogata fino al 31 marzo 2010, così creando un “continuum” di sospensione dall’11 febbraio 2009, data di entrata in vigore del d.l. n. 5 del 2009, al 31 dicembre 2017;
– se, in caso si optasse per quest’ultima soluzione, durante il periodo di sospensione dell’efficacia delle disposizioni recate dall’art. 29, comma 1-quater, cit. debbano ritenersi reviviscenti le disposizioni dettate dalla l. n. 21 del 1992 (artt. 3 e 11) nel testo precedente alle modifiche recate dal menzionato art. 29 del d.l. n. 207 del 2008, o, al contrario, tali disposizioni non possano ritenersi tornate in vigore durante la sospensione, in quanto abrogate e non reviviscenti, con conseguente deregolazione della materia dalle stesse disciplinata.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 1.3.2022, n. 6781
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