All’azione ex art. 292 cod. ass. non è applicabile la disposizione di cui all’art. 1299, comma 1, e 2055, comma 2, c.c. secondo cui chi agisce in regresso può ripetere dagli altri condebitori soltanto la quota corrispondente alla responsabilità di ciascuno. Infatti, l’obbligazione indennitaria gravante sull’impresa designata nei confronti del danneggiato, per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, ha natura sostitutiva, e non solidale, rispetto a quella dei responsabili. Da ciò consegue che, se più sono i responsabili (come nel caso in cui il conducente del veicolo che ha causato il danno sia persona diversa dal proprietario), la suddetta impresa, una volta indennizzata la vittima, stante l’inapplicabilità dell’art. 2055 cod. civ., può agire, per il recupero dell’intero importo pagato, nei confronti di ciascuno di essi sui quali resta l’alea dell’eventuale insolvenza dei corresponsabili.
NDR: in tal senso Cass. 2347/2011.
Tribunale di Milano, sentenza del 16.12.2021, n. 10505
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