In base alle previsioni del codice della strada in via di principio e salvo diversa segnalazione le zone pedonali non sono tout court interdette al transito dei velocipedi, in particolare, l’art. 3 del Codice della Strada, comma 1, n. 2, definisce l’area pedonale come zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo, tra gli altri, i velocipedi, ferma, tuttavia, la possibilità per i comuni di introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali (nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno cassato la sentenza impugnata rimettendo al giudice del rinvio la valutazione del comportamento colposo della vittima – consistente nell’aver circolato in bicicletta su un’area interdetta al traffico dei velocipedi – e della possibilità dello stesso di escludere o meno ogni responsabilità del Comune, consistente nell’avere lasciata aperta, incustodita, non segnalata e non intercettabile una buca di rilevanti dimensioni e profondità).
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 28.01.2022, n. 2667
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno