Quanto alla definizione di ordine pubblico e tutela della pubblica incolumità agli effetti delle provvidenze previste per le vittime del dovere, il comma 563 dell’art. 1 della L. n. 266/2005, a differenza del comma successivo, non prevede la presenza d’un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l’evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico o tutela della pubblica incolumità (nel caso di specie, atteso che il ricorrente riportava l’invalidità a seguito di un sinistro stradale occorsogli mentre, nel coadiuvare le attività di soccorso mediante gestione della circolazione, resa peraltro difficoltosa dalla nebbia, veniva gravemente investito, il Collegio ha ritenuto che l’attività prestata, in quanto volta alla tutela della pubblica incolumità, estrinsecandosi in prestazioni di ausilio alle operazioni di soccorso, induce a riconoscere al ricorrente lo status di vittima del dovere e del conseguente diritto all’inserimento nell’elenco ex art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 243/2006, ai fini dell’attribuzione dei benefici assistenziali di cui all’art. 1, commi 563 e 564 della L. n.266/2005).
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza dell’11.02.2022, n. 4480
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