Con riferimento agli artt. 1227, comma 1, e 2054, comma 1, cod. civ. non risulta superata la presunzione di aver concorso alla produzione del danno a carico del conducente che viaggi ad una velocità non prudenziale in prossimità di un incrocio stradale (ovvero, nella specie, ad una velocità tale da impedire a detto conducente, nel caso in esame un motociclista, di frenare in tempo utile ed evitare così l’impatto con altro veicolo che ometteva di rispettare la segnaletica di stop e di concedere la dovuta precedenza).
NDR: in argomento si veda Cass. n. 30338 del 2017, relativa alla necessità che sia data prova non solo dell’elemento negativo della condotta del conducente del motoveicolo, ossia del non aver violato specifiche norme di legge o di diligenza, prudenza e perizia, ma anche dell’elemento positivo, consistente nel concreto e attivo tentativo di evitare in ogni modo il sinistro, approntando idonee manovre di emergenza.
Tribunale di Milano, sentenza del 2.12.2021, n. 10042
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