La prova dell’avviso di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p. non deve essere offerta esclusivamente in base al contenuto del verbale di cui all’art. 357 c.p.p., in cui, secondo quanto stabilito dall’art. 115 disp. att. c.p.p., non è prescritta l’annotazione di tale adempimento. Invero, l’obbligo di redazione degli atti indicati dall’articolo 357 c.p.p., comma 2, tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall’articolo 373 c.p.p., non è previsto a pena di nullità o di inutilizzabilità. Ne consegue che l’unico profilo sul quale può operare la valutazione giudiziale concerne l’attendibilità della testimonianza degli operatori della polizia giudiziaria in merito a quanto dagli stessi direttamente percepito nell’immediatezza dei fatti ma non verbalizzato, anche in relazione alle ragioni della omessa verbalizzazione (nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno cassato con rinvio la decisione del giudice di merito il quale, nel richiamare le deposizioni testimoniali degli operanti della Polizia Municipale – i quali riferivano di aver rivolto al prevenuto l’avviso di cui all’articolo 114 c.p.p., – non hanno svolto alcun accertamento sull’attendibilità delle loro rispettive testimonianze ne’ sulle ragioni per le quali l’avviso dato oralmente non fosse stato verbalizzato).
Cassazione penale, sezione quarta, sentenza del 19.01.2022, n. 2147
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