Collisione di veicolo con lastre di travertino su manto stradale: inapplicabilità delle tabelle di cui al D.lgs. n. 209/2005

In caso di danni asseritamente derivanti dalla circolazione stradale, la circostanza dell’avvenuto danneggiamento di un soggetto impegnato in detta circolazione non assume di per sé alcun rilievo determinante, occorrendo, ai fini della qualificazione della causa del danno (come segnatamente derivante dalla circolazione stradale), che nella ridetta circolazione stradale sia piuttosto impegnato il danneggiante, sì che possa senza alcun dubbio ricondursi la causa efficiente del pregiudizio denunciato a quella specifica fonte di danno (nel caso di specie, il danno derivato dalla conducente del veicolo dall’uso della strada pubblica, a causa della collisione del veicolo stesso con lastre di travertino presenti sul manto stradale, non può essere liquidato applicando le tabelle di cui al D.lgs. n. 209/2005, non derivando il danno dalla verificazione di un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore).

Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell’art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue; peraltro, fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano, non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all’atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza dell’11.02.2022, n. 4509

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