In tema di infortunio “in itinere”, per rischio elettivo, che esclude la cosiddetta “occasione di lavoro”, si intende una condotta del lavoratore avulsa dall’esercizio della prestazione lavorativa, tenuta volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, tale, dunque, da interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata; ne consegue che, seppur è vero che l’infortunio che sia occorso al lavoratore nel tragitto prescelto per raggiungere il posto di lavoro non è escluso dalla copertura assicurativa per il sol fatto che non fosse il “più breve”, si deve pur sempre verificare la “normalità” della percorrenza dell’itinerario seguìto e la sua non riconducibilità a ragioni personali, estranee all’attività lavorativa.
NDR: in tal senso Cass. 22180/21.
Tribunale di Bari, sentenza del 30.11.2021, n. 3501
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