L’offerta risarcitoria formulata dall’assicuratore per la responsabilità civile dell’automobilista non configura una dichiarazione confessoria, né un riconoscimento del debito risarcitorio. Spesso infatti avviene che, nell’ambito delle procedure stragiudiziali di infortunistica stradale, le compagnie assicuratrici inviino al danneggiato un assegno con un importo a titolo di risarcimento. Questo importo serve anche a disincentivare l’avvio di ulteriori azioni giudiziali volte al recupero delle ulteriori somme pretese. Va pertanto confermato che il pagamento della somma a titolo di indennizzo, da parte della compagnia assicuratrice, non esonera il danneggiato che agisca in giudizio, dall’onere di dover provare il proprio diritto: nell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, la comunicazione dell’offerta dell’impresa assicuratrice, non accettata dal danneggiato, e il pagamento della somma offerta non esonerano il danneggiato, che agisca in giudizio per il risarcimento dei danni causati dal medesimo sinistro a cose e/o a persone, dagli oneri di allegazione e di prova posti a carico dell’attore.
NDR: in tal senso Cass. 24205/2015.
Tribunale di Bari, sentenza del 26.11.2021, n. 4273
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