Danno morale: onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori

Il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria, comprende le due (fenomenologicamente) distinte voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore. Entrambe tali voci devono essere distintamente allegate e provate. In particolare, l’attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento; se dunque per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d’animo, vergogna, disistima etc.; fattispecie in tema di azione per il risarcimento danni da sinistro stradale).

NDR: in tal senso Cass. 25164/2020.

Tribunale di Milano, sentenza del 25.11.2021, n. 9763

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