Caduta per incompleta rimozione di una panchina: ne risponde il Comune

Una volta stabilito che il Comune convenuto sia effettivamente custode della cosa, e che il danno sia stato cagionato da questa (vuoi perché pericolosa ex se, vuoi perché in essa si è innestato ab externo un agente dannoso) diventa onere del custode stesso fornire la prova del caso fortuito, e cioè della assoluta imprevedibilità dell’evento dannoso. Nella specie, la dinamica del sinistro fa propendere per una responsabilità in capo a parte convenuta in quanto, emergendo all’esito della prova testimoniale che il danneggiato cadeva inciampando in un tubo fissato a terra e sporgente da terra e confermando anche l’agente intervenuto la presenza di bulloni di ancoraggio a terra di una panchina, parte convenuta non ha  contestato efficacemente tali risultanze istruttorie, dovendosi altresì precisare che non v’è dubbio che la rimozione di una panchina debba essere completa e che non possano restare oggetti sporgenti dall’asfalto che costituiscono evidente pericolo per l’utenza.

Tribunale di Roma, sentenza del 19.11.2021, n. 18082

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