L’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l’anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta. La responsabilità del conducente per mancato superamento della presunzione di cui all’art. 2054 comma 1 c.c. non esclude, tuttavia, la rilevanza causale anche della condotta colposa dell’attore. Del resto “la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall’art. 2054, primo comma cod. civ., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ. (nella specie l’attore ha tenuto una condotta gravemente imprudente, in spregio ad una fondamentale norma della circolazione stradale che inibisce l’attraversamento di una strada in presenza di semaforo rosso; la condotta dell’attore appare di particolare gravità se si tiene conto che sul viale, arteria ad elevato scorrimento, transitavano numerosi veicoli e dunque si imponeva con forza l’astensione dall’attraversamento. Tale condotta colposa, seppure non causa esclusiva del sinistro alla luce della mancata adozione da parte del motociclista di tutte le cautele esigibile e dunque della responsabilità anche di costui, assume tuttavia rilevanza di fattore concausale).
NDR: in argomento Cass. 8663/2017 e Cass. 842/2020.
Tribunale di Milano, sentenza del 18.11.2021, n. 9537
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