Veicolo elettrico e accesso alla ZTL

Venendo in rilievo l’accesso e il transito in ZTL da parte di veicolo non a motore ma a trazione elettrica, si osserva che l’accesso e il transito in zona a traffico limitato non sono subordinati, per i veicoli a trazione elettrica, al pagamento di un corrispettivo in favore della Amministrazione come avviene, invece, per i veicoli a motore, che hanno una indubbia attitudine inquinante che va, appunto, repressa o comunque arginata tramite il pagamento di un corrispettivo. In altri termini, i veicoli a trazione elettrica possono accedere e circolare liberamente e gratuitamente nelle zone a traffico limitato, senza obbligo per i proprietari dei medesimi di corrispondere un canone o corrispettivo per l’accesso alla Amministrazione (art. 7 comma 9 bis Codice della Strada); unico obbligo per il proprietario di veicolo elettrico è quello di segnalare preventivamente al Comune il numero di targa del veicolo, eventualmente allegando la relativa carta di circolazione per comprovare che si tratti di un veicolo a trazione elettrica. La preventiva comunicazione tuttavia non incide sulla legittimità dell’accesso e del transito ma serve unicamente ad agevolare la riconoscibilità del veicolo al fine di non elevare, inutilmente, contravvenzioni, in quanto veicolo autorizzato all’accesso.

Tribunale di Roma, sentenza del 8.11.2021, n. 17273

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