In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza (nel caso di specie l’investito non si trovava in prossimità dell’autovettura già da lui condotta e rimasta ferma in quanto priva di carburante, ma aveva percorso – peraltro sotto l’effetto di sostanze stupefacenti – oltre un chilometro nella direzione opposta a quella del senso di marcia delle autovetture e, nel momento in cui è stato investito – in orario notturno ed in un tratto privo di illuminazione artificiale -, si trovava, non indossando il prescritto giubbotto catarifrangente, non già nella corsia di emergenza, che avrebbe potuto al più legittimamente percorrere fino alla colonnina SOS, bensì nella corsia di sorpasso, dopo aver attraversato trasversalmente dalla terza alla quarta corsia).
NDR: in tal senso Cass. n. 4551/2017.
Tribunale di Milano, sentenza del 4.11.2021, n. 8983
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