In materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi dell’art. 27 della L. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva.
NDR: in tal senso Cass. 6 luglio del 2018 n. 17901.
Tribunale di Bari, sentenza del 27.10.2021, n. 3824
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