I giudici di legittimità hanno confermato quanto stabilito dal giudice di merito il quale, pur riconoscendo che il tombino costituiva una insidia, ha considerato che alla determinazione dell’evento – nello specifico, caduta in una buca coperta da fogliame mentre percorreva la pubblica via in bicicletta – avesse concorso, in una minima parte valutata nella misura del 20%, la condotta negligente della danneggiata, la quale, una volta percepito lo stato dei luoghi, avrebbe dovuto evitare di dirigere il velocipede in un punto nel quale avrebbero potuto celarsi insidie, ovvero che ne avrebbe potuto comunque provocare la caduta per la presenza di detriti.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 27.01.2022, n. 2495
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