In tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, l’art. 198 comma 2 C.S., in deroga al disposto del comma primo – che, nel caso di più violazioni commesse con una sola azione od omissione, commina la sanzione per l’infrazione più grave, aumentata fino al triplo – stabilisce che nelle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione, senza che in senso contrario possa rilevare l’argomento che il comportamento costituente l’antecedente necessario di altra condotta non possa ricevere una autonoma sanzione (nella specie veniva proposta opposizione ad ordinanza ingiunzione in relazione a n. 6 verbali di accertamento di violazione al codice della strada per l’accesso e il transito in zona a traffico limitato, sostenendo che le violazioni erano state commesse nello stesso giorno, talché era ravvisabile una violazione unica; il Giudice di pace ha rigettato l’opposizione escludendo la buona fede del trasgressore nella fattispecie e rilevando che le violazioni di cui alle ordinanze impugnate erano state commesse in tempi e in luoghi diversi: il Tribunale conferma la decisione del Giudice di pace).
NDR: in senso conforme Cass. 8939/2005.
Tribunale di Roma, sentenza del 27.10.2021, n. 16810
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno