Con riferimento alla domanda ex art. 2051 c.c., azionata contro il comune, per il risarcimento dei danni subìti a causa del sinistro consistente nel danneggiamento della propria autovettura a causa della caduta di un albero, in merito all’eccezione relativa al caso fortuito rappresentato dalle eccezionali avverse condizioni meteorologiche, va affermato che affinché un evento meteorologico, anche di notevole intensità, possa assumere rilievo causale esclusivo, e dunque rilievo di caso fortuito ai sensi dell’art. 2051 c.c., occorre potergli riconoscere i caratteri dell’eccezionalità e della imprevedibilità; ne deriva che il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è di per sé sufficiente a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza. In tal senso, dunque, l’imprevedibilità, alla stregua di un’indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale, va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell’evento, mentre l’eccezionalità è da identificarsi come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come normale (nel merito, in cui il comune aveva peraltro eccepito che il danneggiato aveva parcheggiato il veicolo in sosta vietato, il Giudice osserva che non può ritenersi che lo stazionamento in sosta vietata abbia determinato l’evento dannoso, precisando come dai rilievi fotografici allegati, che appalesano la voluminosità del fusto e la prossimità dell’auto alla zona di sosta consentita, appaia verosimile che il posizionamento del veicolo pochi centimetri più avanti, e cioè in sosta consentita, non avrebbe impedito il prodursi dell’evento).
NDR: in argomento Cass. 22/11/2019 n. 30521, 01/02/2018 n. 2482, 28/07/2017 n. 18856 e 11/5/1991 n. 5267, nonché Cass. SU 15.12.2020 – 26.2.2021, n. 5422.
Tribunale di Roma, sentenza del 27.10.2021, n. 16813
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