In caso di caduta a causa di un dislivello della sede stradale non può essere determinata la presenza di un nesso eziologico fra le condizioni dell’asfalto e la caduta qualora in giudizio sia solo emerso che chi stava camminando accanto al danneggiato lo vide cadere a terra e solo successivamente alla caduta abbia visto il dislivello (in altre parole non vide dove mise il piede; inoltre, chi è intervenuto per soccorrere il danneggiato, preso dalla concitazione di aiutarlo, non ha certo usato l’ordinaria diligenza nel percorrere quel tratto di strada e ciononostante nessun altro è incappato in quella che l’attrice definisce insidia).
Tribunale di Roma, sentenza del 26.10.2021, n. 16713
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