La responsabilità per danni causati dalla fauna selvatica incombe sulla Regione, se il danneggiato invoca la presunzione di cui all’articolo 2052 c.c.. Se, invece, il danneggiato invoca l’ordinaria responsabilità di cui all’articolo 2043 c.c, la responsabilità per danni causati dalla fauna selvatica può incombere anche sugli altri enti locali; in tal caso, la responsabilità degli enti diversi dalla Regione sussiste se essi, non adempiendo alle funzioni a loro assegnate dalla legge (senza distinzione tra funzioni proprie o funzioni delegate), hanno trascurato di adottare le misure minime esigibili anche alla stregua dell’ordinaria diligenza per prevenire il danno.
Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza del 21.01.2022, n. 1869
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