Circolazione nella Ztl: legittima per il trasporto dell’invalido titolare del relativo contrassegno

La circolazione nelle zone a traffico limitato è consentita dalla legge solo qualora l’autovettura sia utilizzata per il trasporto della persona titolare del relativo contrassegno, avendo esso carattere strettamente personale, con l’effetto che grava sul soggetto sanzionato dimostrare, nella circostanza, che l’uso dell’autoveicolo è avvenuto a beneficio della persona invalida, quale condizione legittimante la possibilità di superare il divieto di circolare nelle predette zone.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 30.11.2021, n. 37452

Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno



Condividi:

Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su linkedin

Potrebbe interessarti

Mandaci un messaggio

Login

Enter your email and password and start exploding killer features