La circolazione nelle zone a traffico limitato è consentita dalla legge solo qualora l’autovettura sia utilizzata per il trasporto della persona titolare del relativo contrassegno, avendo esso carattere strettamente personale, con l’effetto che grava sul soggetto sanzionato dimostrare, nella circostanza, che l’uso dell’autoveicolo è avvenuto a beneficio della persona invalida, quale condizione legittimante la possibilità di superare il divieto di circolare nelle predette zone.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 30.11.2021, n. 37452
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