L’obbligo dei Comuni previsto dall’art. 7 comma 8 d.lgs. 30.4.1992 n. 285 di istituire aree di parcheggio gratuito e libero nelle immediate vicinanze di quelle in cui venga previsto il parcheggio a pagamento è derogabile per le zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate con delibera della Giunta Comunale, nelle quali ricorrono esigenze di traffico particolari che permettano di qualificare come satura una determinata strada (nella specie, con ordinanza del 2012 il Sindaco istituisce la sosta a pagamento di qualsiasi veicolo nella via in questione, aree evidenziate con il colore azzurro, conformemente a quanto previsto dall’art. 7, cit.; l’ordinanza è stata depositata già dal primo grado dal Comune; il Tribunale osserva che ancorché il Comune non abbia prodotto in giudizio di primo grado la Delibera che ha istituito le zone di rilevanza urbanistica, all’interno delle quali è compresa la via in questione, è comunque richiamata e facilmente conoscibile in qualità di atto della PA da parte del cittadino).
NDR: in tal senso Cass. n. 24938 del 24.11.2014
Tribunale di Milano, sentenza del 19.10.2021, n. 8197
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