Superamento dei limiti di velocità: valenza probatoria del verbale degli agenti inseguitori

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (nel caso di specie, sebbene risultasse dal verbale degli agenti inseguitori che il tachimetro dell’auto degli stessi segnalava 160 km/h, i giudici di legittimità hanno cassato la sentenza impugnata riservando al giudice del rinvio la valutazione della sussistenza dei presupposti per ritenere accertata la pericolosità della condotta di guida del ricorrente con rinvio).

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 14.10.2022, n. 1106

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