In tema di accertamento delle infrazioni al codice della strada, l’espressa previsione contenuta nell’art. 201, comma 1 bis, CDS, così come introdotto dal d.l. 27.6.2003 n. 151, art. 4, conv. in legge 1.8.2003 n. 214, che ha assoggettato ad identica disciplina, ai fini dell’esonero dall’obbligo di contestazione immediata, sia l’accesso alle zone a traffico limitato sia la circolazione sulle corsie riservate, ha l’effetto di rendere possibile, dal momento in cui tale norma è entrata in vigore, l’utilizzo dei dispositivi previsti dalla legge n. 127 del 1997, art. 17, comma 133 bis (c.d. “porte telematiche”). Tali dispositivi, anche se installati in conformità di specifiche autorizzazioni ministeriali precedenti l’entrata in vigore dell’art. 201 CDS, comma 1 bis, lett. G), consentono anche la rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate. Pertanto, posto che la Legge n. 214 del 2003, art. 4, ha esteso, alle corsie riservate, la disciplina relativa al rilevamento con apparecchiatura di videoripresa prevista per le zone a traffico limitato e al centro storico, e avendo consentito anche per le zone riservate, l’utilizzo dei dispositivi previsti dalla legge n. 127 del 1997, art. 17, comma 133 bis (c.d. “porte telematiche”), consente di ritenere che a presiedere le zone riservate possono essere gli stessi apparecchi autorizzati a presiedere le zone a traffico limitato e il centro storico, senza altra autorizzazione.
NDR: in tal senso Cass. 10.11.2014 n. 23899 e 31.7.2018 n. 20222.
Tribunale di Roma, sentenza del 18.10.2021, n. 16252
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