Posto che, in ipotesi di danno subito in un sinistro stradale che sia collegato causalmente al reato, il termine prescrizionale del diritto al risarcimento del danno è dettato dall’art. 2947 c.c., se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile (cfr. art. 2947, comma 3, c.c.).
Tribunale di Lecce, sentenza del 18.10.2021, n. 2764
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