In caso di violazione del disposto dell’art. 140, dell’art. 141, comma 3 e dell’art. 142 del Codice della strada da parte del motociclo vittima del sinistro, va ritenuto che la condotta di questi sia stata sicuramente imprudente e colpevole, sì da poter attribuire una responsabilità concorsuale nella determinazione del sinistro con altro veicolo, che, a sua volta, abbia effettuato la svolta a sinistra senza concedere la precedenza al motociclo che stava sopraggiungendo e senza adeguatamente ispezionare il campo stradale (nella specie il giudice afferma che ove il motociclo danneggiato avesse rallentato la marcia approssimandosi all’intersezione al di sotto del limite e, soprattutto, avesse tenuto una velocità prossima ai 40 km/h, ritenuta del tutto esigibile in ragione della conformazione dei luoghi e delle condizioni di traffico in corso, l’impatto sarebbe stato evitato, riconoscendo quindi una responsabilità concorsuale del conducente dell’autoveicolo nella misura del 60%).
Tribunale di Milano, sentenza del 14.10.2021, n. 8261
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