L’obbligo della preventiva segnalazione dell’apparecchio di rilevamento della velocità previsto, in un primo momento, dall’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. nella legge n. 168 del 2002, per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell’operatore di polizia, menzionati nell’art. 201, comma 1- bis, lett. f), del codice della strada, è stato successivamente esteso, con l’entrata in vigore dell’art. 3 del d.l. n. 117 del 2007, conv. nella l. n. 160 del 2007, a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò, si ricomprendono ora anche gli apparecchi telelaser gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia.
In tema di contravvenzioni al codice della strada, il d.m. 15 agosto 2007, nella parte in cui esonera dall’obbligo di presegnalazione l’uso di strumenti di rilevamento della velocità con modalità “dinamica”, ovvero “ad inseguimento” (quale lo “Scout speed”), va disapplicato per contrasto con l’art. 142, comma 6-bis del d.l.gs. n. 285 del 1992, norma primaria, di rango superiore, che tale obbligo al contrario contempla per tutte le postazioni presenti sulla rete stradale e dedicate a siffatti controlli, rimettendo al decreto ministeriale la mera individuazione delle relative modalità attuative (quale, ad esempio, l’installazione sulle autovetture di messaggi luminosi visibili frontalmente e da tergo, contenenti l’iscrizione sintetica “controllo velocità” o “rilevamento velocità), senza facoltà di derogarvi.
NDR: in tal senso Cass. n. 656/2010 e n. 29595/2021.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 14.01.2022, n. 1132
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