Responsabilità per i danni causati dagli animali randagi

La responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all’art. 2043 c.c. e non dalle regole di cui all’art. 2052 c.c.; non è quindi possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base dell’individuazione dell’ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, occorrendo la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all’attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all’ente, e della riconducibilità dell’evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria (il Tribunale afferma che nel caso di specie l’appellante non ha adeguatamente provato il fatto costitutivo della sua pretesa risarcitoria rappresentato dall’elemento colpa; nulla è stato allegato e provato circa l’abituale presenza di cani randagi nella zona dell’incidente e su specifiche segnalazioni e lamentele agli enti preposti ed inevase richieste d’intervento del servizio di cattura, demandato alla A.S.L.).

NDR: in tal senso Cass. 31 luglio 2017, n. 18954

Tribunale di Bari, sentenza del 13.10.2021, n. 3586

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