L’immatricolazione e il rilascio della targa identificativa di un veicolo coincidono con l’iscrizione del veicolo nei registri pubblici e il requisito dell’immatricolazione non può ritenersi venuto meno per il fatto che, in dipendenza dell’omesso pagamento del premio della polizza assicurativa, sia stato disposto il ritiro della targa e la revoca della licenza di circolazione ai sensi dell’art. 68 comma 2 della legge federale svizzera sulla circolazione stradale (legge 19 dicembre 1958 e s.m.). Tali provvedimenti sanzionatori mirano a impedire la circolazione del veicolo ma non cancellano il veicolo dal registro e non ne eliminano l’immatricolazione (nella fattispecie concreta, posto che l’art. 283 comma 1 lett. b) cod. ass. prevede che il Fondo di garanzia per le vittime della strada risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nel caso in cui il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione, tale norma deve essere letta e interpretata unitamente all’art. 125 cod. ass. e alla normativa internazionale ed eurounitaria in materia, con la conseguenza che, dato che la targa continua a corrispondere al veicolo di cui è causa, sebbene ne sia stato disposto il ritiro come conseguenza della scadenza della polizza assicurativa, deve ritenersi assolto l’obbligo di assicurazione ai sensi dell’art. 125 comma 3 lett. b) cod. ass.).
Tribunale di Milano, sentenza del 11.10.2021, n. 8147
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